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Le legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha introdotto numerose novità in tema di autotrasporto. La più importante consiste sicuramente nella liberalizzazione delle tariffe, dopo oltre quarant’anni di prezzi sostanzialmente amministrati.

Le tanto deprecate tariffe a forcella erano state infatti istituite nel 1974, anche se erano diventate operative solo un decennio circa più tardi; e nel 2008 erano state sostituite dal regime dei “costi minimi”, ossia dalla regola secondo cui il corrispettivo previsto a favore del vettore doveva essere tale “da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio” (art. 83-bis d.l. 112/2008), fissati in via amministrativa con varie modalità che si sono succedute nel tempo e che erano già state messe in crisi da una sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014.

Ora la svolta. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità (art. 1, co. 248), l’art. 83-bis proclama ora che nel contratto di trasporto “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. Dunque, liberalizzazione sì, ma per così dire “vigilata” , perché l’autonomia negoziale dovrà comunque tenere conto dei “principi di adeguatezza” di cui sopra; tanto è vero che altra norma della stessa legge di stabilità (il comma 250), dopo aver richiamato espressamente il principio della libera contrattazione, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e trasporti pubblicherà e terrà aggiornati i “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi”.

E’ cambiato tutto, o è rimasto tutto come prima? Molto dipenderà, come sempre, dall’applicazione che verrà data alle nuove norme. Per il momento, possiamo dire con certezza che è cambiato molto: i costi minimi di esercizio non avranno più l’efficacia vincolante che avevano fino a pochi giorni fa, e costituiranno semplicemente dei parametri di riferimento in base ai quali valutare l’adeguatezza delle tariffe pattuite fra le parti. Il resto … alle prossime puntate.

Avv. Rosanna Bisegna


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