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Il d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, oltre ad intervenire nella materia dei contratti a distanza (vedi il relativo aggiornamento) ha apportato con l’art. 1 co. 6 significative modifiche all’art. 27 del Codice del Consumo (competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette e relative sanzioni).

 

Innanzitutto, è stata riaffermata la competenza dell’AGCM a giudicare delle pratiche commerciali scorrette anche nei settori nei quali esiste un’Autorità di regolazione (un esempio per tutti: telecomunicazioni), alla quale è ora demandato solo il compito di esprimere un parere non vincolante. L’argomento aveva già formato oggetto di interventi giurisprudenziali e normativi di segno contrario.

Con decisioni nn. 11, 12, 13, 15 e 16, tutte in data 12 maggio 2012, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria aveva delimitato l’ambito di applicazione della disciplina generale sulle pratiche generali scorrette (artt. 18 e segg. Codice del Consumo), escludendone il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori. Ciò sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3 co. 4 direttiva n. 29/2005 (trasfuso nell’art. 19 co. 3 Codice del Consumo), interpretato alla luce del considerando n. 10 della medesima direttiva.

Recependo tale orientamento, il d.l. 95/2012 (convertito con legge n. 135/2012) aveva stabilito che nei settori cd. regolamentati la competenza a reprimere le pratiche commerciali scorrette spettasse all’autorità di settore, limitatamente agli aspetti oggetto di regolazione. La modifica ora introdotta – che ha aggiunto all’art. 27 Codice del Consumo il comma 1-bis – ristabilisce invece la competenza generale dell’AGCM, precisando che l’autorità di settore potrà esercitare i propri poteri solo nelle ipotesi di violazioni che non integrino gli estremi della pratica commerciale scorretta.

L’art. 1 co. 6 d. lgs. 21/2014 ha inoltre aumentato l’entità delle sanzioni per i casi di inottemperanza, portandone il massimo da 150.000 euro a 5.000.000 di euro, e così equiparandolo a quello previsto per le pratiche commerciali scorrette.

Le modifiche di cui sopra sono entrate in vigore il 26 marzo 2014, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.


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