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Le recenti modifiche al Codice del Consumo

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 marzo u.s., apporta significative modifiche al Codice del Consumo, che entreranno in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data.

Le più importanti novità riguardano il rafforzamento della tutela dei consumatori in caso di stipulazione di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali; di seguito, ne segnaliamo alcune:

  1. a) é stata aumentata la soglia di valore dei contratti esclusi dall’applicazione delle disposizioni in discorso; sono infatti esentati i contratti di valore inferiore a 50 € (rispetto ai 26 € attuali); resta ferma la norma “antielusiva” che impedisce l’artificioso frazionamento di un contratto in una serie di transazioni;
  2. b) sono stati previsti più dettagliati obblighi di informazione da parte del professionista nella fase precontrattuale e, per alcune tipologie di beni o servizi offerti, inseriti nuovi obblighi. In particolare, le novità sono destinate ad aggravare gli obblighi informativi del professionista nel caso di contratti a distanza conclusi per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas, utenze telefoniche e televisive;
  3. c) é stata modificata la disciplina del diritto di recesso; in particolare:

il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto, anziché di 10;

il periodo di recesso viene prorogato fino ad ulteriori 12 mesi in caso di inadempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso da parte del professionista;

è stato previsto un modulo di recesso standard al fine di rendere più semplice l’esercizio del recesso, ferma restando la possibilità di presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto;

é stato ridotto da 30 a 14 giorni il termine ultimo entro cui il venditore deve restituire al consumatore, che abbia esercitato il recesso, tutti i pagamenti ricevuti, eventualmente comprensivi delle spese di consegna;

  1. d) é stato previsto il divieto da parte del professionista di imporre – in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento – spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dallo stesso professionista;
  2. e) nella fase precontrattuale, il professionista deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare.

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Tra le novità relative alle disposizioni generali, segnaliamo che é stata prevista la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per la risoluzione delle controversie sorte in applicazione dei contratti disciplinati dal Codice del Consumo; si tratta comunque di una procedura facoltativa e non obbligatoria.


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