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Recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tornata ad occuparsi di vendite piramidali sanzionando per una cifra pari ad € 100.000,00 un’impresa, rea di aver promosso – tramite il proprio sito internet www.vdproject.info – un’attività di investimento avente tale struttura commerciale. Questa forma di business è espressamente vietata dall’art. 23, c. 1, lett. p), Cod. Cons.. Essa prevede il coinvolgimento del consumatore – a fronte di un investimento economico di varia entità – nella promozione dell’attività, subordinandone la retribuzione unicamente all’ingresso (parimenti oneroso) di nuovi consumatori nella struttura piuttosto che alla vendita di un prodotto o di un servizio. Diverso è il caso delle “vendite dirette multilivello”, dove la retribuzione percepita dal consumatore-venditore rispecchia il volume delle vendite procurate (direttamente) da lui, ovvero (indirettamente) dai soggetti che egli ha contribuito a coinvolgere nel sistema. La differenza tra le due fattispecie (con conseguente illiceità della prima) risiede proprio nella stretta correlazione tra vendite e retribuzione che si instaura nelle vendite multilivello, contrapposta al riconoscimento economico derivante dal mero allargamento della base di consumatori-promotori che si verifica nelle vendite piramidali. Nel caso in esame, l’Autorità ha individuato proprio una fattispecie di vendita piramidale in quanto l’impresa per incentivare il consumatore a partecipare al programma di investimento da lui sviluppato – ed espressamente vietato dall’art. 23, lett. p) del Codice del Consumo – prospettava facili e sicuri guadagni, dei quali forniva conferma sulla base della propria personale esperienza. Avv. Pierluigi Cottafavi – Avv. Matteo Barbieri


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