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Con la pronuncia n. 25166 del 28 ottobre 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che costituisse una pratica commerciale scorretta la pubblicità di un’impresa che presentava offerte vantaggiose per i propri prodotti, indicando una precisa scadenza della promozione, quando invece il termine dell’offerta veniva di volta in volta posticipato e la promozione rinnovata senza soluzione di continuità. Quella delle offerte presentate come occasioni favorevoli d’acquisto limitate nel tempo, ma di fatto replicate reiteratamente, è una prassi diffusa di cui l’Autorità Garante ha già evidenziato la scorrettezza in precedenti occasioni. La fattispecie integra un’ipotesi di “pratica commerciale considerata in ogni caso ingannevole” ai sensi dell’art.23, comma 1, lett.g): la norma introduce la presupposizione che il consumatore, di fronte a simili offerte, sia indotto ad assumere una decisione affrettata e non meditata, come sarebbe invece se fosse a conoscenza della reale durata della possibilità d’acquisto favorevole. All’impresa che veicolava la promozione, per il predetto aspetto di ingannevolezza ed altri contenuti nel messaggio, è stata inflitta una sanzione amministrativa di euro 500.000. Avv. Pierluigi Cottafavi


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