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Forse tanti non sanno che il regolamento europeo privacy n. 2016/679 (GDPR) non si applica ai dati personali delle persone decedute e che tale regolamento demanda agli Stati membri la possibilità di introdurre norme sul trattamento di questi dati (cfr. considerando 27 GDPR).

In virtù di ciò, l’Italia con il d.lgs. 101/2018 ha inserito nel Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) una disposizione ad hoc (l’art. 2-terdecies), prevedendo che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (fra cui, il diritto di accesso ai dati personali) delle persone decedute possono essere esercitati “da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

La norma in questione stabilisce pure che l’esercizio di questi diritti non è ammesso, limitatamente ai servizi della società dell’informazione (come, per esempio, un account su una piattaforma digitale), quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento.

Si è recentemente occupato della questione il Tribunale di Roma (cfr. ord. 10.2.2022) che ha chiarito che, in assenza di una espressa ed inequivoca volontà del defunto non rintracciabile, nel caso di specie, nella mera adesione alle condizioni generali di contratto del fornitore di servizi digitali, è meritevole di accoglimento la richiesta di accesso avanzata dalla moglie alle informazioni e ai dati personali riferibili all’account Apple del marito morto finalizzata al recupero di fotografie e filmati di famiglia, destinati a rafforzare nelle figlie in tenera età la memoria dei ricordi e del vissuto passato insieme.

La conservazione dei ricordi della vita trascorsa insieme costituisce quindi per il giudice una ragione familiare meritevole di protezione, che può legittimare la moglie all’esercizio del diritto di accesso ai dati del marito morto.

La richiesta di accesso è stata avanzata dalla moglie in via d’urgenza, tenuto conto del fatto che dopo un certo periodo di inattività dell’account i dati del marito morto sarebbero stati distrutti da Apple.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha ordinato a Apple di prestare assistenza alla moglie del proprio cliente deceduto nel recupero dei dati dell’account di quest’ultimo associato ad un determinato ID, anche mediante consegna delle credenziali di accesso.

Ricordiamoci quindi in vita di regolamentare l’esercizio dei diritti in questione da parte dei nostri congiunti se vogliamo che alcuni “segreti” muoiano con noi…



Avv. Santina Parrello


categoria:Diritti della personalitàPrivacy e diritti della personalità