FTCC | Studio Legale Associato

FTCC

Novità Legislative

Il decreto milleproroghe in vigore dal 30 dicembre 2022 (d.l. 29 dicembre 2022, n. 198) e la legge di bilancio per il 2023 in vigore dal 1° gennaio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) contengono disposizioni relative alla giustizia civile che, da un lato, prorogano la vigenza di alcune norme adottate nel periodo di emergenza sanitaria e, dall’altro, anticipano alcune disposizioni della riforma Cartabia su processo civile e risoluzione alternativa delle controversie (d.lgs. n. 149/2022) che invece avrebbero dovuto trovare applicazione dal 30 giugno 2023. Ciò ha creato un comprensibile tumulto tra i giuristi e sta avendo un impatto dirompente su magistrati e funzionari di cancelleria, chiamati a riorganizzarsi d’urgenza per stare al passo con le nuove disposizioni.

Il quadro normativo che deriva dai recenti interventi legislativi è complesso e la sua interpretazione non è semplice, ma di seguito cerco di fare il punto della situazione, sintetizzando le principali novità, con un focus su quelle già in vigore.

Il decreto milleproroghe prevede che vengano ulteriormente prorogate gran parte delle prescrizioni già sperimentate nel periodo dell’emergenza pandemica per favorire la digitalizzazione del processo e dei relativi adempimenti. Si tratta sostanzialmente di quelle misure che hanno consentito lo svolgersi delle udienze e di alcuni adempimenti di cancelleria da remoto. Risultano, in particolare, prorogati:

  • fino al 28 febbraio 2023, l’obbligo di assolvere mediante piattaforma digitale il pagamento del contributo unificato e la relativa anticipazione forfettaria, nonché il rilascio delle formule esecutive in modalità telematica (ex art. 23, co. 9 bis, D.L. 137/2020, conv. con L. 176/2020). Preciso che dal 28.02.2023 la formula esecutiva verrà definitivamente abolita (secondo l’art. 35 VIII co. del D.Lgs. 149/2022 che modifica l’art. 475 c.p.c.); per valere come titolo esecutivo, i provvedimenti giudiziari saranno rilasciati in copia attestata conforme all’originale;
  • fino al 30 giugno 2023 il giuramento del CTU mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico, nonché la trattazione scritta delle udienze in camera di consiglio nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.

La legge di bilancio 2023 interviene invece sulla disciplina transitoria della riforma Cartabia e sui tempi di applicazione delle relative norme, modificandone gli artt. 35, 36 e 41 e quindi incidendo sia sul codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione (art. 35), che su mediazione civile e negoziazione assistita (art. 41). Si tratta di una disciplina frammentaria che comporta grossi problemi interpretativi cui si aggiungono quelli causati dal difetto di coordinamento con normative precedenti e con lo stesso decreto milleproroghe.

 

La regola generale introdotta è quella dell’applicabilità delle norme riformate ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (quindi con citazione notificata o ricorso depositato dal 1° marzo 2023), cosicché restano regolati dalla vecchia disciplina i procedimenti pendenti e quelli instaurati prima della predetta data. Tuttavia, alcune disposizioni riformate sono applicabili già a partire dal 1° gennaio 2023 in alcuni casi anche ai giudizi pendenti, mentre per altre disposizioni resta ferma la data del 30.06.2023.

Più esattamente:

– risulta anticipata al 1° gennaio 2023 la vigenza delle disposizioni in materia di giustizia digitale, ma non per tutte le categorie e non per tutti gli uffici giudiziari. Ad esempio, per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione si applicano dal 1° gennaio 2023 le norme riformate che dispongono la facoltà di disporre udienza in video conferenza o con note scritte, il giuramento telematico del CTU, l’obbligo di depositare telematicamente atti e provvedimenti. Mentre, per le cause pendenti davanti al Giudice di pace, hanno effetto dal 1° gennaio 2023 soltanto le disposizioni che prevedono la facoltà di disporre udienza in videoconferenza o con note scritte, il giuramento a distanza del CTU, e non l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti che decorrerà dal 30 giugno 2023;

– avranno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, le modifiche alle impugnazioni e all’appello (artt. 323-338 c.p.c., 339-359 c.p.c.) e relative disposizioni di attuazione, ma già dal 1° gennaio 2023 si applicano gli articoli riformati in tema di produzione di altri documenti, deposito di memorie, procedimento per la decisione in camera di consiglio etc. (artt. 372, 375-380ter, 390, 391bis c.p.c.) ai giudizi introdotti con ricorso per Cassazione già notificato per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio;

– resta ferma al 30.06.2023 l’applicazione delle modifiche relative alla mediazione e alla negoziazione (che prevedono tra l’altro un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi), alla competenza per valore del Giudice di Pace (che verrà estesa in via generale fino ad € 10.000,00 e fino a €25.000,00 per i giudizi relativi a domande di risarcimento del danno connesse a sinistri stradali e della navigazione), nonché le modifiche del processo ordinario di cognizione che dispongono la concentrazione della fase introduttiva e un ruolo potenziato della prima udienza di comparizione, nella quale la causa dovrà arrivare già definita nelle domande/eccezioni e nelle prove.

L’intento del legislatore, come precisato nella relazione illustrativa al decreto, è quello di ottenere una diminuzione dei tempi del giudizio e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale, per mezzo della semplificazione dei riti e della velocizzazione della fase di esecuzione. Non sappiamo, tuttavia, se i lodevoli obiettivi del legislatore saranno raggiunti in concreto. Del resto, esperienze significative del passato dimostrano che, per ottenere una diminuzione dei tempi della giustizia, non si può puntare troppo sulle modifiche del rito; le lungaggini processuali non sono legate tanto ai tempi tecnici del processo e della fase di trattazione, quanto piuttosto al carico eccessivo dei ruoli dei magistrati e all’imbuto che si crea nella fase decisionale. A ciò si aggiunga che i termini fissati per il compimento degli atti da parte dei giudici non sono perentori e quindi l’attività può essere compiuta in modo non tempestivo, senza che ciò comporti alcuna sanzione. Così come certamente utili possono essere misure quali quelle del filtro in appello o del procedimento sommario di cognizione (ridenominato dalla riforma “procedimento semplificato di cognizione”) ma soltanto se trovano effettiva applicazione nella prassi giudiziaria, cosa che non è scontata. Assolutamente utile e pienamente condivisibile, invece, è – a mio avviso – la scelta di puntare su una maggiore digitalizzazione del processo che ha già dimostrato, negli ultimi anni, di portare indiscutibili vantaggi in fatto di tempo e risorse.

Avv. Luciana Porcelli

 


categoria:Novità Legislative