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Ormai da diversi anni la rete internet è il luogo privilegiato delle violazioni del diritto d’autore e nella loro repressione, e gli Internet Services Provider rivestono un ruolo sempre maggiore sotto entrambi gli aspetti. Negli ultimi anni la giurisprudenza, in primis della Corte di Giustizia, ha delineato in maniera sempre più puntuale i doveri e i limiti degli obblighi di collaborazione posti in capo agli ISP.

Con la recente pronuncia resa nel caso Constantin Film (sentenza 9 luglio 2020, in causa C-264/19), la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare la tipologia di informazioni che l’ISP è tenuto a comunicare al titolare dei diritti violati, in forza delle previsioni della direttiva 2004/48/CE Enforcement. La pronuncia pregiudiziale prende le mosse da una controversia nata tra la Constantin Film, società distributrice di film, da un lato, e You Tube e Google dall’altro, in merito alle richieste della Constantine alle due società di fornire gli indirizzi di posta elettronica, gli indirizzi IP e i numeri di telefono cellulare dei loro utenti che avevano commesso violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

Come è noto, l’art. 8 della direttiva Enforcement (per quanto qui rileva, recepito dall’art. 156 ter della nostra legge sul diritto d’autore) prevede che nel contesto di procedimenti riguardanti la violazione del diritto d’autore, l’autorità giudiziaria possa ordinare – ai soggetti in qualche modo coinvolti nella violazione – di comunicare al titolare del diritto le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi in violazione dei diritti d’autore. Tali informazioni comprendono «il nome e l’indirizzo» dei produttori, fabbricanti, distributori, fornitori e gli altri detentori dei prodotti o dei servizi.

Accortasi della pubblicazione sulla piattaforma You Tube di alcuni dei film da lei distribuiti, la Constantin Film conveniva in giudizio la piattaforma e Google (proprietaria della piattaforma stessa), onde ottenere i nomi e gli indirizzi degli utenti che avevano pubblicato le opere in violazione dei diritti a lei spettanti. Avendo ottenuto solo nomi utenti fittizi, Constantine Film chiedeva che il Giudice ordinasse agli ISP di fornire informazioni supplementari, segnatamente gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di cellulare e gli indirizzi IP utilizzati da detti utenti per accedere alla piattaforma You Tube.

A seguito di decisioni opposte rese dai giudici di primo grado e di appello, la Corte Federale di Giustizia tedesca sollevava la questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di Giustizia se le informazioni supplementari richieste dalla Constantine rientrassero nella nozione di «indirizzo» ai sensi della direttiva 2004/48. La Corte rileva in primo luogo come la nozione di «indirizzo» costituisca una nozione del diritto dell’Unione, e come tale debba essere oggetto, nel territorio UE, di un’interpretazione uniforme.

In secondo luogo la Corte sottolinea come il senso comune del termine «indirizzo» riguardi esclusivamente l’indirizzo postale, e che – qualora sia utilizzato senza ulteriori specificazioni, come avviene nella direttiva Enforcement – non si riferisca all’indirizzo di posta elettronica, al numero di cellulare né all’indirizzo IP. Tale conclusione è supportata anche dall’esame dei lavori preparatori della direttiva, nonché dagli altri atti dell’Unione.

La Corte conclude affermando che tale interpretazione restrittiva della nozione di «indirizzo» è coerente con la finalità perseguita dalla direttiva Enforcement, ed in particolare con la necessità di effettuare un bilanciamento tra le pretese dei titolari dei diritti e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti. La Corte ricorda inoltre che con la direttiva in questione si è proceduto ad una armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale: pertanto l’armonizzazione è limitata ad elementi di informazione ben circoscritti. È di certo possibile per gli Stati membri, in fase di recepimento, prevedere la possibilità che vengano fornite ulteriori informazioni, ma ciò deve discendere da un’apposita previsione normativa, e non da un’interpretazione estensiva della nozione di indirizzo che, come abbiamo appena visto, deve essere inteso come limitato all’indirizzo postale.

Avv. Chiara Pappalardo


categoria:Diritto d’autore