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Con sentenza del 18.12.2014 (procedimento C-364/13, International Stem Cell Corporation (ISCO)/Comptroller General of patents, designs and trademarks) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di Biotecnologie, fornendo un’interpretazione dell’art. 6, lett. c) della direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il quale esclude la brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. In particolare la Corte ha affermato che “un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”. Nel caso di specie la ISCO voleva brevettare due invenzioni ottenute tramite l’utilizzo di cellule staminali e di ovociti attivati partogeneticamente; questo procedimento comporta l’attivazione artificiale di un ovocita (detto “partenote”), con conseguente moltiplicazione e sviluppo dello stesso, senza fecondarlo con DNA paterno. Nella precedente sentenza Brüstle (18.10.2011, C-34/10) la Corte aveva già definito la portata del concetto di “embrione umano” – definito come “qualsiasi ovulo umano … dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano” (Brüstle, par. 35) – e aveva altresì specificato che questa definizione comprende anche un “ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi” (Brüstle, par. 36), purché tali “da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano” (Brüstle, par. 37). Tuttavia, nel procedimento in esame, le risultanze istruttorie hanno condotto il giudice ad operare un revirement della giurisprudenza della Corte, e ad affermare che “un partenote umano, per effetto della tecnica usata per ottenerlo, non è in grado in quanto tale di dare inizio al processo di sviluppo che conduce ad un essere umano” (ISCO, par. 33). Ne consegue che le invenzioni ottenute tramite l’utilizzo di partenoti non rientrano più nella categoria delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali” vietate dalla direttiva 98/44, e sono dunque – salvo diversi motivi di esclusione – validamente brevettabili. Avv. Matteo Barbieri


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