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Il ritorno di Pinocchio

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha escluso la tutela del diritto d’autore con riguardo al noto personaggio di Pinocchio.

Entrando in medias res, il sig. Gian Marco Faorzi, quale figlio ed erede di Fiorenzo Faorzi, disegnatore della versione illustrata del celebre romanzo “Le Avventure di Pinocchio”1, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Adriano Salani Editore S.p.A. e Silvano Agosti, rispettivamente editore e autore del libro “Il ritorno di Pinocchio”, a tutela del diritto morale d’autore asseritamente violato dal secondo libro, in quanto contenente l’inserzione di disegni realizzati dallo stesso Fiorenzo Faorzi.

ll Tribunale di Firenze decideva in data 8 giugno 2016 statuendo che l’abbinamento dell’opera dell’Agosti ai disegni di Faorzi non evidenziava alcuna lesione dell’onore o della reputazione del disegnatore; anche perché questi aveva a suo tempo ceduto alla Salani Editore ogni diritto sulle sue opere verso pagamento di un compenso e consenso in perpetuo alla pubblicazione. Di talché si poteva considerare che il diritto morale d’autore ex art. 20 l. n. 633/1941 “non può costituire una sorta di surrettizia reviviscenza del diritto patrimoniale di cui sia stata fatta cessione a terzi”.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gian Marco Faorzi proponeva appello avverso la menzionata sentenza. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione per i medesimi motivi esposti dal Tribunale e condannava al pagamento delle spese processuali il ricorrente.

Avverso la sentenza di secondo grado il sig. Gian Marco Faorzi proponeva ricorso per Cassazione con cinque motivi.

In particolare, parte ricorrente lamentava che la decisione di appello presentava in parte argomentazioni apodittiche e in parte altre totalmente corrispondenti alla sentenza di primo grado, ma non conteneva elementi di autonoma valutazione critica e valutazioni chiare ed esaustive, entrambi presupposti indispensabili per la legittimità di una motivazione.

Inoltre, secondo il ricorrente, l’inserimento nell’opera di Agosti dei disegni in questione sarebbe stato lesivo del diritto morale dell’autore perché l’opera si sarebbe discostata significativamente da quella di Collodi, risultando inadatta a dei bambini. Sul punto, la Corte di Appello aveva già evidenziato che sia nel frontespizio che nel retrofrontespizio del lavoro di Agosti era stata inserita la specificazione della paternità dei disegni di Faorzi e del loro inserimento originario nell’opera di Collodi. Tale segnalazione evidenziava, sempre secondo la Corte, la natura di mera citazione, anche se il lavoro di Agosti era destinato ad altro pubblico.

Il ricorrente insisteva infine nell’affermare che la cessione dei diritti di autore era finalizzata esclusivamente all’allegazione al libro di Collodi e che il contratto di cessione dei diritti era dunque stato interpretato erroneamente.

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha deciso che: “la Corte [di Appello] ha valutato ogni punto deciso nel primo grado chiarendo, di volta in volta, i motivi della sua adesione alle soluzioni proposte […] In particolare, la Corte evidenzia che i motivi dell’impugnazione sono correlati a vicende che riguardano la cessione dei diritti patrimoniali mentre la domanda iniziale proposta verteva sulla lesione del diritto morale d’autore laddove, cioè, l’uso dell’opera comporti la violazione dell’onore e della reputazione dell’autore ex art. 20 l.a. […] Questa Corte ha più volte ribadito che la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, […] o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cass., n. 18311/2021) […] mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o, a maggior ragione, la sua sola sinteticità come nel caso di specie.

 

Dott. Lorenzo Saredi


categoria:Diritto d’autore