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Il 6 aprile 2022 la High Court di Londra ha avuto l’occasione di pronunciarsi su un’interessante fattispecie di plagio musicale (“copyright infringement”) che ha coinvolto, da una parte, Mr. Ed Sheeran e la sua hit “Shape of You” e, dall’altra, l’artista Sami Chokri e il coautore Ross O’Donoghue, con la loro composizione ben meno nota “Oh Why”.

L’Alta Corte è stata adita attraverso un’azione di accertamento negativo promossa dallo stesso Sheeran, il quale, dopo avere ricevuto una diffida sul punto, ha avviato un procedimento contro Chokri chiedendo di accertare e dichiarare che la sua canzone non violasse il copyright sulla canzone di controparte. Chokri ha quindi presentato una domanda riconvenzionale contro Sheeran, sostenendo, di contro, che il ritornello della canzone di Sheeran (“Oh I”) fosse simile a quello di “Oh Why” e che Sheeran avesse deliberatamente copiato le note, avendole ascoltate prima di concepire la canzone e il testo di “Shape of You”.

La sentenza ha esaminato a lungo le presunte somiglianze tra le due opere, ritenendo che esse rappresentassero “a common building block in music” (“un elemento comune nella musica”) e che “the same or similar elements [can be found] in other parts of Shape and in other Ed Sheeran songs” (“gli stessi elementi o elementi simili [si possono trovare] in altre parti di Shape e in altre canzoni di Ed Sheeran”).

La High Court di Londra ha dunque ritenuto infondate le accuse di plagio mosse dal cantante Sami Chokri, precisando che, sebbene vi fosse una certa somiglianza tanto tra la frase “Oh I” e la frase “Oh Why”, quanto tra le corrispondenti note, vocalizzate e armonizzate nelle due canzoni nello stesso modo, tali somiglianze potessero costituire soltanto “a starting point” (“un punto di partenza”) per un possibile plagio, ma prese singolarmente fossero insufficienti per decretare l’illecito. Invero, il resto delle due melodie non poteva ritenersi affatto collimante. Per tali ragioni, l’High Court ha dichiarato che Sheeranneither deliberately nor subconsciously copied Chokri’s work” (“non ha né deliberatamente né inconsciamente copiato la canzone di Chokri”).

Nel nostro ordinamento il plagio è disciplinato dalla legge sul diritto d’autore (artt. 168 e ss. l.d.a.).

Tra i casi più celebri di plagio musicale in Italia, va ricordato il caso Albano Carrisi c. Michael Jackson (definito con un accordo stragiudiziale), così come il caso Endrigo, Del Turco e altri c. Bacalov, CAM S.r.l. e altri (Cass. 23 novembre 2005, n. 24594), il caso “Zingara”, che ha coinvolto gli artisti Iva Zanicchi, Francesco De Gregori e le rispettive case discografiche (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340) e come questi molti altri.

Passando in rassegna la giurisprudenza nazionale degli ultimi decenni è possibile ricostruire sistematicamente i principali criteri di accertamento impiegati dai giudici (di merito e di legittimità) per verificare la ricorrenza dell’illecito in esame.

  1. Anzitutto occorre valutare la proteggibilità dell’opera asseritamente plagiata, in particolare la compiutezza espressiva, il carattere creativo e la novità della composizione musicale anteriore (cfr. ex multis Cass. 23 novembre 2005, n. 24594; App. Milano, 27 marzo 2018, n. 1551).
  2. In secondo luogo, ai fini della configurabilità dell’illecito di plagio-contraffazione di un’opera musicale, occorre che l’opera successiva includa tratti essenziali caratteristici e/o parti riconoscibili della composizione precedente (cd. samples), come ad esempio il ritornello (cfr. Trib. Roma, 11 ottobre 2017; Trib. Roma, 31 maggio 2002; App. Milano, 26 ottobre 1999; Trib. Milano, 10 febbraio 2009).
  3. Relativamente alla musica leggera, occorre rilevare che per questo genere il giudizio sulla configurabilità dell’illecito deve essere condotto con riguardo precipuo alla melodia, che costituisce l’elemento individuante dell’opera. La riproduzione della melodia di una canzone in altra successiva costituisce di per sé un’ipotesi di plagio musicale se è tale da ingenerare nell’ascoltatore medio le stesse reazioni emotive suscitate dal brano precedente (cfr. App. Milano, 26 ottobre 1999; Pret. Roma, 21 dicembre 1994).

Dott. Lorenzo Saredi


categoria:Diritto d’autore