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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZA TRIBUNALE UE
 
MARCHI
 
Sentenza “Forever”
Tribunale, sesta sezione, sentenza del 16 gennaio 2014, causa T-528/11
Regolamento CE 207/2009 – Impedimento alla registrazione del marchio – Uso effettivo del marchio anteriore
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con la quale la Commissione ricorsi dell’UAMI ha negato la registrazione del marchio comunitario denominativo e figurativo “FOREVER” (sovrastato da un aquila con un serpente tra gli artigli) in ragione dell’uso effettivo del marchio anteriore “4 EVER” da parte di altra società per prodotti di cui alla classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
Principi affermati dal Tribunale.
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi su fatti e circostanze idonei a provarne il reale sfruttamento economico da parte del titolare. Indicativi, in tal senso, sono i valori relativi al volume commerciale degli atti d’uso, alla durata del periodo di utilizzo e alla frequenza con cui gli atti d’uso del medesimo sono stati compiuti.
Nel caso di specie il volume commerciale d’uso, seppur limitato a 12 fatture indirizzate a soli 7 clienti, non può considerarsi puramente simbolico. Tale conclusione è corroborata dalla circostanza che dette fatture si riferiscono ad un periodo di circa 26 mesi, non troppo breve né troppo vicino alla data di pubblicazione della domanda di marchio presentata dalla ricorrente.
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Sentenza “CARE TO CARE”
Tribunale, quarta sezione, sentenza del 23 gennaio 2014, causa T-68/13
Regolamento 207/2009 – Impedimenti assoluti alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI ha rifiutato la registrazione come marchio dello slogan CARE TO CARE per le classi 41 e 42 (servizi medici ed educativi) in ragione della mancanza di carattere distintivo del medesimo ai sensi del Regolamento 207/2009.
Principi affermati dal Tribunale.
Gli slogan e i messaggi commerciali in genere possono essere registrabili come marchi laddove risultino idonei ad indicare al consumatore l’origine commerciale dei beni o servizi in questione, come avviene quando il marchio in questione non si presenta come un mero messaggio pubblicitario ma, al contrario, possiede un certo grado di originalità.
Il regolamento 207/2009 stabilisce che la domanda di registrazione di un marchio debba essere respinta qualora almeno uno dei suoi possibili significati designi le caratteristiche del prodotto o servizio offerto. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto la registrazione dell’espressione CARE TO CARE per servizi di preparazione all’assistenza e assistenza dei malati di Alzheimer. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che lo slogan in questione non possieda un sufficiente carattere distintivo né un grado di originalità tale da permettere al consumatore medio di individuare l’origine commerciale dei servizi da esso indicati.
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Sentenza “Demon”
Tribunale, settima sezione, sentenza del 13 febbraio 2014, causa T-380/12
Regolamento 207/2009 –Somiglianza tra i segni – Novità dell’elemento figurativo nel marchio complesso
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con la quale la Commissione di Ricorso dell’UAMI aveva escluso la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio denominativo DEMON, registrato dalla ricorrente per prodotti di cui alla classe 28 (Tavole da neve; attacchi per tavole da neve; ecc…), e il marchio figurativo posteriore “DEMON” (affiancato dalla riproduzione del busto di un demone) registrato da altra società per prodotti di cui alla classe 9 (occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere da sci; maschere da snowboard).
Principi affermati dal Tribunale.
Per stabilire il grado di somiglianza tra due segni, uno denominativo semplice e l’altro figurativo complesso, occorre valutare se l’elemento comune ai due marchi risulta essere predominante rispetto agli altri elementi che compongono il marchio complesso. A tal proposito, qualora l’elemento figurativo del marchio complesso si limiti a riprodurre il significato dell’elemento denominativo, deve ritenersi che esso svolga un ruolo meramente accessorio e quindi trascurabile rispetto a quest’ultimo. Tale circostanza deve essere presa in considerazione con riguardo alla valutazione circa l’impressione visiva suscitata dai marchi nei consumatori.
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Sentenza “Sartorius”
 
Tribunale, sesta sezione, sentenza del 26 febbraio 2014, causa T-331/12
Regolamento 207/2009 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carenza carattere distintivo – Marchio di posizione
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con la quale la Commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato la non registrabilità del marchio di posizione – costituito da un arco giallo aperto verso l’alto e posizionato sotto lo schermo –
per assenza di carattere distintivo.
Principi affermati dal Tribunale.
Per valutare se il marchio di posizione possieda un carattere distintivo anche minimo occorre verificare se esso si confonde con l’aspetto del prodotto cui si applica ovvero se diverge in maniera significativa dagli usi del settore di interesse.
In particolare se il segno richiesto non presenta alcun elemento caratteristico, né di rilievo, né accattivante, tale da conferirgli un grado minimo di carattere distintivo e da permettere al consumatore di percepirlo come un elemento diverso da una consueta decorazione dello schermo, allora ad esso non può essere accordata la registrazione come marchio.
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DESIGN
 
Sentenza “Gandia Blasco”
Tribunale, settima sezione, sentenza del 4 febbraio 2014, causa T-339/12

Regolamento 6/2002 – Invalidità del design – Carattere individuale – Impressione generale
Il caso
La ricorrente, titolare del design comunitario per poltrone n. 52113-0001 chiede l’annullamento della decisione con la quale la Commissione di Ricorso ha pronunciato la validità del design n. 1512633-0001 per il quale altra societàha fatto domanda.
Principi affermati dal Tribunale.
Il Tribunale ha affermato che l’impressione generale suscitata dal prodotto nell’utilizzatore informato – elemento interpretativo necessario nell’analisi circa l’esistenza di carattere individuale del design – deve essere valutata non solo alla luce dell’impressione visiva che le forme suscitano, ma anche alla luce delle modalità di utilizzo del prodotto che tali forme comportano.
Nel caso di specie le differenze nell’inclinazione dello schienale, nell’altezza del sedile, nelle dimensioni e nelle forme (quadrata l’una, rettangolare l’altra) delle poltrone in conflitto hanno portato il Tribunale a respingere il ricorso e a riconoscere la sussistenza del carattere individuale nel design posteriore.
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Sentenza “Tubes”
Tribunale, seconda sezione, sentenza del 12 marzo 2014, causa T-315/12
Regolamento 6/2002 – Assenza di carattere individuale – Assenza di impressione generale diversa – Affollamento dello stato dell’arte
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato la nullità del disegno o modello comunitario per termosifoni – n. 169370-0002 – pronunciata dalla divisione d’annullamento per assenza di carattere individuale, avendo la Commissione rilevato che il disegno in esame suscitava nel consumatore informato la medesima impressione suscitata dal modello internazionale anteriore n. DM/060899 di titolarità di altra società.
Principi affermati dal Tribunale
L’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – dopo aver statuito al paragrafo 1 che un disegno o modello comunitario registrato presenta un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione – al paragrafo 2 precisa che nell’accertare il carattere individuale, l’interprete deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
Nell’interpretare quanto sopra, il Tribunale ha respinto le argomentazioni della ricorrente affermando che la circostanza per cui l’ideatore del modello abbia creato il disegno contestato spinto dall’intento di conformarsi ad una tendenza generale del design non può essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore. E’ proprio tale libertà, infatti, che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o, ancora, di innovare nell’ambito di una tendenza esistente.
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ALTRE RECENTI PRONUNCE DEL TRIBUNALE
 
Marchi
 
·        Tribunale, ottava sezione, sentenza del 27 febbraio 2014, causa T-509/12
Argomenti principali:
Regolamento 207/2009 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Identità o somiglianza dei prodotti – Somiglianza dei segni
 
Testo integrale della sentenza:
·        Tribunale, quarta sezione, sentenza del 14 marzo 2014, causa T-131/13
Argomenti principali:
Regolamento 207/2009 – impedimento assoluto alla registrazione – assenza di carattere distintivo
Testo integrale della sentenza:

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