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MARCHI
Sentenza “Java”
Tribunale, quinta sezione, sentenza del 27 marzo 2014, T-554/12
Regolamento CE 207/2009 – Marchio AAVA MOBILE – Marchio anteriore JAVA – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di rischio di associazione
Il caso
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione con la quale la Commissione ricorsi dell’UAMI ha negato la sussistenza di un rischio di confusione e/o di associazione tra il marchio denominativo AAVA MOBILE e il marchio denominativo anteriore JAVA.
Principi affermati dal Tribunale.

Laddove i segni in conflitto identificano prodotti e servizi identici, è sufficiente porre a confronto i marchi nel loro insieme, prendendo in maggiore considerazione le porzioni degli stessi dotate di carattere distintivo rispetto a quelle meramente descrittive.

Nel caso in esame – essendo indubbio che per la maggioranza del pubblico dell’Unione la parola finlandese AAVA appaia come un termine di fantasia e in quanto tale dotato di forte carattere distintivo – il Tribunale ha affermato che il termine MOBILE non può comunque considerarsi descrittivo per tutti i prodotti e servizi che andrà ad individuare, ma solo per alcuni di essi. Pertanto il segno JAVA non deve essere posto a confronto solamente con il marchio AAVA, come suggerito dalla ricorrente, bensì con il marchio AAVA MOBILE nella sua interezza.

Il Tribunale aggiunge altresì che nemmeno ponendo a confronto esclusivamente i termini da ultimo citati si potrebbe giudicare in merito alla loro confondibilità; ciò in ragione delle differenze visive (la doppia A ad inizio parola pare inconsueta per la maggioranza dei linguaggi dell’Unione, conferendo carattere fortemente individualizzante al segno), fonetiche (la differenza di pronuncia tra la J e la A è forte in quasi tutti i linguaggi dell’Unione) e concettuali (il marchio JAVA è fortemente evocativo dell’omonima isola indonesiana) che intercorrono tra i due.
Link alla sentenza:
Sentenza “Passion to Perform”
Tribunale, seconda sezione, sentenza del 25 marzo 2014, T-291/12
Regolamento CE 207/2009 – Marchio consistente in uno slogan – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo
Link alla sentenza:
Sentenza “Equiter”
Tribunale, terza sezione, sentenza del 27 marzo 2014, T-47/12
Regolamento CE 207/2009 – Marchio figurativo EQUITER – marchio anteriore EQUINET – impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore
Link alla sentenza:

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