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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE

DIRITTO D’AUTORE

Sentenza “UPC Telekabel”

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, Sentenza del 27 marzo 2014 – causa C 314/12

Diritto d’autore e diritti connessi –Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore  – Nozione di “intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso” – Fornitore di accesso a Internet – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet – Bilanciamento fra diritti fondamentali

Il caso

Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia sono state sollevate nell’ambito di un giudizio instaurato da due case produttrici nei confronti di un provider di internet via cavo austriaco, destinatario di un provvedimento di inibitoria con cui veniva ordinato di impedire ai suoi utenti l’accesso ad un sito internet da cui è possibile scaricare o guardare in streaming gratuitamente film coperti dal diritto d’autore, senza prevedere le specifiche misure da adottare. Il provider si è opposto all’ingiunzione, sostenendo di non aver alcun rapporto commerciale con i gestori del sito internet e che, in ogni caso, le misure tecniche di blocco che possono essere adottate sono tutte tecnicamente aggirabili e, in alcuni casi, eccessivamente onerose.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia

Un provider di servizi internet è da considerarsi intermediario ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, poiché il soggetto che mette a disposizione illecitamente materiali coperti da diritto d’autore utilizza i servizi del provider dei soggetti che accedono a tali materiali.

Non è necessario dimostrare che i contenuti illeciti siano stati effettivamente consultati dagli abbonati del provider, poiché l’effetto perseguito dalla Direttiva 2001/29/CE non è solo quello di far cessare le violazioni inferte al diritto d’autore, ma anche prevenirle.

La Corte afferma la necessità di contemperare l’esigenza della tutela del diritto d’autore con gli altri diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare la libertà d’impresa e la libertà di informazione. Quindi un Giudice potrà emettere un’ingiunzione nei confronti di un provider affinché impedisca ai suoi abbonati l’accesso ad un sito internet contenente materiale illecito, anche se l’ingiunzione non specifichi quali misure deve adottare, ma il provider deve poter evitare sanzioni per la violazione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. È inoltre necessario che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti.

Testo integrale della sentenza


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